Dal dicembre 2003 è iniziata l’era della televisione digitale terrestre; la transizione dalla Tv analogica ha coinvolto progressivamente tutte le Regioni italiane e il processo è stato completato a luglio 2002.
Per televisione digitale terrestre, spesso indicata dal relativo standard di trasmissione con la sigla DVB-T, acronimo dell’inglese Digital Video Broadcasting – Terrestrial, si intende la trasmissione in digitale del segnale televisivo terrestre.
I principali vantaggi dello standard DVB-T per la tv digitale terrestre rispetto alla tv analogica terrestre sono:
- Aumento del numero di canali disponibili: con l’analogico una frequenza può trasportare un solo programma; con la tecnica digitale, invece, ogni frequenza è in grado di trasportare da quattro fino a circa sette/otto programmi televisivi in formato SD (Standard Definition);
- migliore qualità delle immagini: la tecnica digitale è meno soggetta a disturbi di trasmissione;
- interattività: possibilità di interagire con i programmi ricorrendo solo all’utilizzo del telecomando senza ricorrere a telefoni e/o sms;
- minore inquinamento elettromagnetico: la tv digitale richiede una potenza di trasmissione inferiore a quella analogica.
Il nuovo standard DVB-T2 , rispetto al precedente standard DVB-T, consente una maggiore flessibilità ed un aumento nell’efficienza (numero di programmi televisivi trasportati su un singolo multiplex) stimata fino ad oltre il 50%.
Il D.l. 2 marzo 2012, n. 16, coordinato con la legge di conversione n 44/2012, prevede che, a partire dal 1º luglio 2015, gli apparecchi predisposti per ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrino un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).
La disciplina relativa al passaggio dalla trasmissione analogica a quella digitale terrestre è stata dettata nella legge n. 66 del 2001.
L’Autorità ha disciplinato la fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terreste con la delibera n. 353/11/CONS.
La numerazione automatica dei canali (LCN) è soggetta ad una apposita disciplina ai sensi 32, comma 2, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che prevede l’adozione di un apposito piano da parte dell’Autorità e l’assegnazione delle numerazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sul Piano LCN approvato dall’Autorità sono in corso dei contenziosi. Tutte le informazioni a riguardo sono disponibili nella pagina “Contenziosi LCN“.
Fonte articolo agcom
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